Assicurati attivi
Nuovi arrivati
Il datore di lavoro comunica alla Cassa pensioni Posta l’arrivo di una nuova persona da assicurare avvalendosi di un’interfaccia elettronica. Una volta registrato nel sistema, il nuovo assicurato riceve i rispettivi documenti personali con tutti i dati e le informazioni relativi al rapporto d’assicurazione.
Nota:
Il piano di previdenza personale (piano base/piano complementare) di un assicurato attivo è definito dal datore di lavoro e l’assicurato non ha la facoltà di cambiarlo liberamente; può tuttavia scegliere fra diversi piani di risparmio (Minus, Standard e Plus nei piani di base e complementare I, rispettivamente Minus e Standard nei piani di base e complementare II).
Regolamento di previdenza
Certificato di previdenza
Gli assicurati attivi della Cassa pensioni Posta possono generare in qualunque momento un certificato di previdenza personale nel quale sono riportati i dati assicurativi aggiornati con il pratico calcolatore di simulazione. Il certificato di previdenza contiene informazioni importanti sulla propria situazione previdenziale, tra cui per esempio: il salario annuo assicurato, i contributi annui, lo stato del capitale di risparmio, le possibilità di riscatto di quote e la simulazione della rendita di vecchiaia.
Un certificato di previdenza aggiornato può essere richiesto in qualunque momento direttamente alla vostra persona di contatto oppure tramite l’apposito formulario elettronico.
Scelta del piano di risparmio
Secondo l’articolo 5 del regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta, gli assicurati possono scegliere tra diversi piani di risparmio, che si distinguono per l’importo dei contributi di risparmio dei lavoratori; ciò si ripercuote sulle prestazioni di vecchiaia future.
Nota:
Il piano di previdenza personale (piano base/piano complementare) di un assicurato attivo è definito dal datore di lavoro e l’assicurato non ha la facoltà di cambiarlo liberamente; può tuttavia scegliere fra diversi piani di risparmio (Minus, Standard e Plus nei piani di base e complementare I, rispettivamente Minus e Standard nei piani di base e complementare II).
Riscatto
I riscatti sono apporti facoltativi di una persona assicurata attiva. I riscatti aumentano il capitale di risparmio e hanno come conseguenza una rendita di vecchiaia più elevata. È possibile effettuare un riscatto, finché non è ancora stato raggiunto il capitale di risparmio massimale secondo il piano di previdenza e tutte le condizioni previdenziali vengono adempiute.
Tra l'altro, è possibile effettuare dei riscatti anche nei conti di risparmio complementari "Riscatto pensionamento anticipato" e "Riscatto rendita transitoria".
I riscatti volontari nel 2° pilastro sono fiscalmente attrattivi e possono essere dedotti dal salario tassabile, in modo da ridurre la tassazione.
Effettuando dei riscatti non è possibile prelevare le prestazioni risultanti in forma di capitale per i successivi tre anni.
Invalidità
Persone assicurate, che ai sensi dell'assicurazione federale d'invalidità (AI) sono invalidi come minimo al 25% e al subentrare dell'incapacità lavorativa, la quale ha portato all'invalidità, erano assicurate presso la Cassa pensioni Posta, hanno diritto a una rendita d'invalidità.
La rendita d'invalidità annuale della Cassa pensioni Posta corrisponde al 55% dell'ultimo salario assicurato in caso d'invalidità intera, invece, per un'invalidità parziale ammonta al 55% del salario assicurato corrispondente al grado d'invalidità secondo l'AI (in tale mancanza del grado d'invalidità stabilito dalla SUVA). Un'invalidità intera sussiste se il grado d'invalidità è pari o superiore al 70%.
Beneficiari di una rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita per figli d'invalidi, se il figlio o la figlia:
- non ha ancora compiuto il 18° anno di età; oppure
- non ha ancora compiuto il 25° anno di età e si trova prevalentemente in formazione oppure è invalido/a ai sensi dell'AI.
La verifica per il diritto a una rendita per figli d'invalidi viene effettuata secondo l'art. 66 Regolamento di previdenza.
Il versamento della rendita d'invalidità comincia secondo l'art. 29 della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI), tuttavia non prima dell'estinzione dell'obbligo di versare il salario o le prestazioni sostitutive del salario (ad esempio le indennità giornaliere da parte della cassa malattia).
Il diritto a una rendita d'invalidità sussiste durante tutto il periodo dell'incapacità al guadagno. Il diritto si estingue con una nuova decisione da parte dell'AI, al decesso della persona assicurata oppure al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.
Al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento (65 anni) la rendita d'invalidità viene convertita in una rendita di vecchiaia secondo l'art. 36 Regolamento di previdenza. Al posto della rendita di vecchiaia le persone assicurate, che percepiscono una rendita d'invalidità in base a una Regolamento di previdenza valido dal 1° gennaio 2008 o dopo, possono richiedere il versamento del capitale intero. La domanda per un prelievo in capitale è da depositare presso la Cassa pensioni Posta al più tardi un mese prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.
Assistenza del partner
Promozione della proprietà d’abitazioni
L’ordinanza sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale consente agli assicurati di utilizzare il capitale della previdenza professionale per finanziare una proprietà d’abitazioni ad uso proprio.
Le possibilità previste a livello normativo sono le seguenti:
- il prelievo anticipato della prestazione d’uscita;
- la costituzione in pegno della prestazione d’uscita.
Sia il prelievo anticipato sia la realizzazione del pegno (costituzione in pegno) si traducono in una riduzione dei capitali di risparmio ed eventualmente anche delle prestazioni per i superstiti.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla propria persona di contatto.
Rendita o capitale
Su richiesta scritta, la Cassa pensioni Posta versa tutto o una parte del capitale di risparmio sotto forma di capitale in sostituzione della rendita di vecchiaia. Sono fatte salve le restrizioni in seguito al riscatto secondo l’articolo 31 oppure quelle in seguito alla proroga dell’assicurazione secondo l’articolo 12a capoverso 7 del regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta. Il versamento in capitale comporta una riduzione della rendita di vecchiaia e delle relative prestazioni assicurate. Con il versamento in capitale si estinguono tutte le pretese nei confronti della Cassa pensioni Posta previste nel regolamento.
La domanda scritta per un versamento di capitale va trasmessa alla Cassa pensioni Posta al più tardi un mese prima del pensionamento.
Uscita
Il datore di lavoro comunica alla Cassa pensioni Posta l’uscita di una persona assicurata avvalendosi di un’interfaccia elettronica. In concomitanza, il Servizio del personale competente invia il modulo di uscita alla Cassa pensioni Posta, che versa quindi la prestazione di libero passaggio all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro.
Se la persona assicurata uscente non ha un nuovo datore di lavoro, la protezione previdenziale deve essere mantenuta in un’altra forma. Una possibilità è quella di trasferire la prestazione d’uscita su un conto di libero passaggio, per esempio presso PostFinance SA
o presso una banca, oppure su una polizza di libero passaggio di una compagnia di assicurazione.
La persona assicurata può chiedere il versamento in contanti della prestazione di libero passaggio se:
- ha lasciato definitivamente la Svizzera per trasferirsi in un Paese membro dell’UE o dell’AELS entro il 31 maggio 2007;
- inizia un’attività lucrativa indipendente e l’istituto di previdenza riconosce formalmente il suo statuto di lavoratore indipendente; oppure
- l’importo della prestazione d’uscita è inferiore all’importo annuo dei suoi contributi.
Le persone che lasciano definitivamente la Svizzera per trasferirsi in un Paese dell’UE o dell’AELS dopo il 31 maggio 2007 possono chiedere il pagamento in contanti della parte obbligatoria solo attestano che, al nuovo domicilio, non sono soggette a un’assicurazione obbligatoria. In caso contrario, la parte obbligatoria della prestazione di libero passaggio sarà depositata su un conto di libero passaggio in Svizzera, mentre il capitale sovraobbligatorio potrà essere riscosso in contanti.



