La Posta Svizzera SA comunica alla Cassa pensioni Posta l’uscita di una persona assicurata avvalendosi di un’interfaccia elettronica. In concomitanza, il Servizio del personale competente invia il modulo di uscita alla Cassa pensioni Posta, che versa quindi la prestazione di libero passaggio all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro.
Se la persona assicurata uscente non ha un nuovo datore di lavoro, la protezione previdenziale deve essere mantenuta in un’altra forma. Una possibilità è quella di trasferire la prestazione d’uscita su un conto di libero passaggio, per esempio presso PostFinance SA
http://www.postfinance.ch/conto-libero-passaggio(New window)
o presso una banca, oppure su una polizza di libero passaggio di una compagnia di assicurazione.
La persona assicurata può chiedere il versamento in contanti della prestazione di libero passaggio se:
ha lasciato definitivamente la Svizzera per trasferirsi in un Paese membro dell’UE o dell’AELS entro il 31 maggio 2007;
inizia un’attività lucrativa indipendente e l’istituto di previdenza riconosce formalmente il suo statuto di lavoratore indipendente; oppure
l’importo della prestazione d’uscita è inferiore all’importo annuo dei suoi contributi.
Le persone che lasciano definitivamente la Svizzera per trasferirsi in un Paese dell’UE o dell’AELS dopo il 31 maggio 2007 possono chiedere il pagamento in contanti della parte obbligatoria solo attestano che, al nuovo domicilio, non sono soggette a un’assicurazione obbligatoria. In caso contrario, la parte obbligatoria della prestazione di libero passaggio sarà depositata su un conto di libero passaggio in Svizzera, mentre il capitale sovraobbligatorio potrà essere riscosso in contanti.