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Risoluzione del rapporto lavorativo da parte del datore di lavoro: proroga facoltativa dell'assicurazione

28.10.2020

Legge COVID-19 – Risoluzione del rapporto lavorativo da parte del datore di lavoro posteriormente al 31 luglio 2020 e dopo il compimento del 58° anno di età (disposizione transitoria)

L’articolo 20 della legge COVID-19, dichiarata urgente ed entrata in vigore il 26 settembre 2020, ha determinate ripercussioni sulla previdenza professionale.

Secondo questo articolo, dal 1° gennaio 2021 gli assicurati attivi che cessano di essere assoggettati all'assicurazione obbligatoria posteriormente al 31 luglio 2020 e dopo il compimento del 58° anno d'età perché il datore di lavoro ha disdetto il rapporto lavorativo possono chiedere di prorogare l'assicurazione ai sensi dell'articolo 47a della legge federale sull'assicurazione professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Quest’ultima disposizione entra a sua volta in vigore il 1° gennaio 2021.

A partire da questa data, gli assicurati attivi interessati avranno la possibilità di prorogare l'assicurazione contro i rischi o, in aggiunta, di aumentare anche l'assicurazione per la vecchiaia. La proroga dell'assicurazione si basa sul salario annuo percepito fino a quel momento o su un salario annuo inferiore, quindi anche in questo caso l’assicurato può scegliere l’alternativa che preferisce.

I contributi assicurativi (sia del dipendente che del datore di lavoro) sono interamente a carico dell’assicurato attivo, mentre il datore di lavoro copre le spese amministrative.

Per informazioni più dettagliate, si rinvia al promemoria: «Legge COVID-19».




Per ulteriori informazioni non esiti a contattare la Sua persona di contatto presso la Cassa pensioni Posta.




Regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta (adeguamenti al 1° gennaio 2021) – Uscita dall'assicurazione obbligatoria dopo il compimento del 55° anno di età

Il 1° gennaio 2021 entrerà in vigore il nuovo articolo 47a della Legge federale sull'assicurazione professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), che costituisce la base delle disposizioni regolamentari relative al mantenimento dell'assicurazione dopo la risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro.

La Cassa pensioni Posta implementa questa disposizione in un nuovo art. 12a "Uscita dall'assicurazione obbligatoria dopo il compimento del 55° anno di età" del regolamento di previdenza. La nuova disposizione entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Dopo l'entrata in vigore del nuovo articolo 12a, gli assicurati attivi che escono dall'assicurazione obbligatoria dopo il compimento del 55° anno di età perché il rapporto di lavoro è stato sciolto dal datore di lavoro possono chiedere il mantenimento dell'assicurazione.

Gli assicurati attivi interessati possono mantenere solo l'assicurazione di rischio o, in aggiunta, anche l'assicurazione per la vecchiaia. Il mantenimento dell'assicurazione si basa sul salario annuo attuale o su un salario annuo inferiore – anche in questo caso la persona assicurata attiva ha la scelta.

Il totale dei contributi (contributi del dipendente e del datore di lavoro) è dovuto dalla persona assicurata attiva. Le spese amministrative sono a carico del precedente datore di lavoro.

Le informazioni dettagliate si possono evincere dal promemoria mantenimento facoltativo dell'assicurazione secondo l'art. 12a regolamento di previdenza.


Promemoria – Mantenimento facoltativo dell'assicurazione secondo l'art. 12a (PDF, 94 kb)




Per ulteriori informazioni non esiti a contattare la Sua persona di contatto presso la Cassa pensioni Posta.

Cassa pensioni Posta

Viktoriastrasse 72

3000 Berna 22

Tel.


+41 (0)58 338 56 66

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+41 (0)58 667 63 77

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