Indietro

Interessi 2013, compensazione del rincaro e risanamento

06.12.2013

Durante la seduta del 28 novembre 2013, il Consiglio di fondazione (CF) della Cassa pensioni Posta (CP Posta) ha fissato il tasso d'interesse applicabile ai capitali di risparmio degli assicurati attivi. Tenendo conto delle possibilità finanziarie della CP Posta, ha inoltre verificato la questione dell’adeguamento delle rendite in corso al nuovo potere d’acquisto (compensazione del rincaro sulle rendite in corso).

Con forte probabilità, alla fine del 2013 il grado di copertura della CP Posta sarà maggiore di quello registrato al 31 dicembre 2012 (il perito in materia di previdenza professionale calcolerà il grado di copertura definitivo all'inizio di marzo 2014). Nonostante la leggera sovracopertura prospettata, tuttavia, continueranno a mancare le riserve di fluttuazione necessarie.

Dopo lunghe discussioni, i rappresentanti dei datori di lavoro e quelli dei lavoratori in seno al Consiglio di fondazione della CP Posta hanno pertanto convenuto quanto segue:

Assicurati attivi

  • Tasso d'interesse applicato ai capitali di risparmio per il 2013: 1.5%
    (pari al tasso d’interesse minimo stabilito nella LPP, valido fino al 31 dicembre 2013)

  • Tasso d'interesse applicato ai casi che si presenteranno nel 2014: 1.75%
    (pari al tasso d’interesse minimo stabilito nella LPP, valido dal 1° gennaio 2014)

Beneficiari di rendite

  • Non è possibile effettuare la compensazione del rincaro; nel 2014 le prestazioni di rendita
    in corso non saranno adeguate.

  • Al capitale di risparmio degli assicurati attivi che andranno in pensione nel 2014, è stato provvisoriamente applicato un tasso d'interesse dell'1,75%, che sarà adeguato una volta che il CF avrà fissato il tasso definitivo per il 2014.

Risanamento della CP Posta

Conformemente al piano di risanamento della CP Posta, in caso di sottocopertura sono prelevati contributi di risanamento pari al 2% del salario assicurato. Nella Convenzione tra i partner sociali concernente la riduzione del tasso d’interesse tecnico con effetto dal 1° agosto 2013 il datore di lavoro si impegna a farsi interamente carico dei contributi di risanamento (quindi anche di quelli dei lavoratori) fino al più tardi alla fine del 2014. Poiché, come menzionato sopra, alla fine del 2013 il grado di copertura della CP Posta dovrebbe superare leggermente il 100%, dal 1° gennaio 2014 il datore di lavoro non verserà più contributi di risanamento. Se, tuttavia, dai calcoli del perito in materia di previdenza professionale, dovesse risultare un grado di copertura inferiore al 100%, il datore di lavoro verserà contributi di risanamento pari al 2% del salario assicurato con effetto retroattivo al 1° gennaio 2014 (inclusi gli interessi di mora).

MENUHOMELINGUECONTATTORICERCA