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Modifiche del regolamento di previdenza: in vigore dal 1° gennaio 2017

28.12.2016

Il 1° gennaio 2017 entrano in vigore diverse modifiche del regolamento e dei piani di previdenza della Cassa pensioni Posta (CP Posta). Le modifiche riguardano la composizione e la costituzione del Consiglio di fondazionenonché la compensazione della previdenza in caso di divorzio.I cambiamenti in questione sono riportati nel documento «Adeguamenti del regolamento di previdenza», scaricabile dal sito della CP Posta (Downdload/Regolamento di previdenza in vigore dal 1° gennaio 2016, stato 1° gennaio 2017).

N.B.:quanto spiegato qui di seguito ha uno scopo meramente informativo. Gli assicurati (parzialmente) attivi e i beneficiari di rendite della CP Posta non devono cioè fare nulla.

1  Composizione e costituzione del Consiglio di fondazione

Nel 2017, per la prima volta dalla fondazione della CP Posta i rappresentanti dei dipendenti nel Consiglio di fondazione (CF) saranno eletti su una base democratica. I nuovi rappresentanti entreranno in carica il 1° gennaio 2018 e vi resteranno fino al 31 dicembre 2021. Sinora, conformemente al regolamento di previdenza della CP Posta (art. 106 cpv. 6), i cinque seggi attribuiti ai rappresentanti dei dipendenti venivano nominati dal sindacato syndicom e dall’associazione del personale transfair.

Il CF della CP Posta ha riesaminato in modo critico il regime in vigore; syndicom e transfair hanno collaborato alla ricerca di una soluzione rinunciando di fatto alla garanzia di avere dei seggi nel CF. All’inizio del 2016 il CF ha deciso che, in futuro, i rappresentanti dei dipendenti saranno nominati mediante elezioni. A tal fine, è stato redatto un regolamento d’elezione, che il Consiglio di fondazione ha posto in vigore.

Per le ragioni esposte sopra, l’articolo 106 capoverso 6 del regolamento di previdenza della CP Posta è stato adeguato per tenere conto del fatto che i seggi non saranno più ripartiti automaticamente tra syndacom e transfair, bensì assegnati ai rappresentanti eletti secondo le modalità riportate nel regolamento d’elezione.

Gli assicurati saranno informati sulle elezioni in modo esaustivo tramite lettera, che riceveranno all’inizio del 2017, e attraverso il sito della CP Posta (nuova rubrica: «Elezioni»).

2  Nuove regole per la compensazione della previdenza in caso di divorzio

Il Consiglio federale ha adottato nuove disposizioni legali e modifiche di ordinanze affinché, in caso di divorzio o scioglimento di un’unione domestica, l’avere della previdenza professionale venga diviso più equamente tra i coniugi o i partner. Gli adeguamenti entreranno in vigore il 1° gennaio 2017.

Dal 1° gennaio 2017 le decisioni dei giudici del divorzio si baseranno sulle nuove disposizioni legali. Come fatto sinora, la CP Posta dovrà attuare queste decisioni sotto il profilo amministrativo e, affinché tale attuazione sia conforme al suo regolamento di previdenza, quest’ultimo dev’essere integrato e adeguato (cfr. documento « Adeguamenti del regolamento di previdenza »).

La regola generale secondo cui la prestazione d’uscita acquisita durante il matrimonio va divisa a metà continuerà a valere. In futuro, però, il momento determinante per il calcolo sarà quello in cui viene promossa la procedura di divorzio e non più quello in cui tale procedura termina. La divisione verrà inoltre effettuata anche se in quel momento uno dei coniugi è già pensionato o invalido. A seconda delle circostanze, per il calcolo del conguaglio ci si baserà su una prestazione d’uscita ipotetica oppure si dividerà la rendita esistente, che sarà convertita in una rendita vitalizia da versare al coniuge creditore. In ogni caso, sarà il giudice del divorzio a decidere sul da farsi.

Le casse pensioni saranno tenute a comunicare ogni anno all’Ufficio centrale del 2° pilastro i nomi degli assicurati in possesso di averi di previdenza. In tal modo i giudici del divorzio riceveranno tutte le informazioni – rilevanti ai fini della divisione – sugli averi di previdenza disponibili.

Altre disposizioni garantiscono che durante il matrimonio non sia versato alcun avere di previdenza a un coniuge all’insaputa dell’altro e che, in caso di conguaglio della previdenza, venga trasferita una quota equa dell’avere di vecchiaia obbligatorio LPP. In futuro, inoltre, chi in caso di divorzio riceverà un avere di previdenza senza essere assicurato presso un istituto di previdenza potrà trasferire tale avere all’istituto collettore LPP e chiederne successivamente la conversione in rendita.

Regolamentazione transitoria: attualmente le persone già divorziate cui è stata concessa un’indennità adeguata sotto forma di rendita in virtù del diritto vigente perdono il diritto a questa indennità al momento del decesso del coniuge debitore. Affinché anche queste persone possano beneficiare del nuovo diritto, la revisione di legge prevede una regolamentazione transitoria a loro favore. Fino al 31 dicembre 2017 esse potranno, a determinate condizioni, chiedere al giudice del divorzio che l’indennità già accordata sia convertita in una rendita vitalizia secondo il nuovo diritto. Il conguaglio della previdenza potrà essere effettuato soltanto se è stata emessa una sentenza di divorzio.

Cassa pensioni Posta
Dicembre 2016

Cassa pensioni Posta

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