Design Logo
Indietro

Interessi sul capitale di risparmio per il 2020 nonché sui casi d’assicurazione di durata inferiore a un anno per il 2021. Compensazione del rincaro per le prestazioni di rendita correnti e cambiamenti dal 1° gennaio 2021

14.12.2020

Interessi sul capitale di risparmio e compensazione del rincaro per le prestazioni di rendita correnti

Nell’ultima seduta del 2020, tenutasi il 7 dicembre, il Consiglio di fondazione (CF) della Cassa pensioni Posta (CP Posta) ha stabilito il tasso d’interesse da applicare al capitale di risparmio degli assicurati attivi per il 2020 e ai casi d’assicurazione di durata inferiore a un anno per il 2021. In questa stessa occasione ha esaminato inoltre come adeguare le prestazioni di rendita correnti al mutato potere d’acquisto.

Il CF adotta queste decisioni con cautela, tenendo conto della situazione finanziaria della CP Posta.

Sulla base di uno schema per i tassi d’interesse definito in base a criteri specifici e dopo aver esaminato l’eventuale adeguamento delle prestazioni di rendita correnti, il CF ha deciso quanto segue.

Assicurati attivi

  • Tasso d’interesse sul capitale di risparmio per il 2020: 1.0%

  • Tasso d’interesse sui casi d’assicurazione di durata inferiore a un anno per il 2021: 0.5%

Beneficiari di rendite

  • Nel 2021 le rendite correnti non saranno modificate e non sarà concessa alcuna compensazione del rincaro.

  • Il tasso d’interesse sul capitale di risparmio degli assicurati attivi che andranno in pensione nel 2021 è fissato provvisoriamente allo 0,5%. Non appena il CF avrà stabilito il tasso d’interesse definitivo per il 2021, gli interessi saranno adeguati retroattivamente.

Modifiche e adeguamenti dal 1° gennaio 2021

Regolamento di previdenza della CP Posta 

(principali adeguamenti dal 1 gennaio 2021)

Cessazione dell’assicurazione obbligatoria dopo il compimento del 55° anno

Il 1° gennaio 2021 entra in vigore il nuovo articolo 47a della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), che funge da base per le disposizioni regolamentari concernenti la proroga dell’assicurazione in caso di risoluzione del rapporto lavorativo da parte del datore di lavoro.

La CP ha recepito questa disposizione nel nuovo articolo 12a (Cessazione dell'assicurazione obbligatoria dopo il compimento del 55° anno) del suo regolamento di previdenza, fissandone l’entrata in vigore al 1° gennaio 2021.

Da questa data gli assicurati attivi che cessano di essere assoggettati all’assicurazione obbligatoria dopo il compimento del 55° anno perché il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro potranno chiedere di prorogare l’assicurazione.

Le persone interessate possono tuttavia prorogare soltanto l’assicurazione contro i rischi oppure aumentare la propria previdenza di vecchiaia. La proroga dell’assicurazione può essere fatta sulla base del salario annuo percepito fino a quel momento oppure sulla base di un importo inferiore, quindi anche in questo caso l’assicurato può scegliere l’alternativa che preferisce.

I contributi assicurativi (sia del dipendente che del datore di lavoro) sono interamente a carico dell’assicurato attivo, mentre il datore di lavoro copre le spese amministrative.

Per informazioni più dettagliate, si rinvia al promemoria: «Proroga facoltativa dell’assicurazione secondo l’articolo 12a del regolamento di previdenza in combinato disposto con l’articolo 47a LPP».


Promemoria – Proroga facoltativa dell’assicurazione secondo l’articolo 12a (PDF, 94 kb)


Rimborso del prelievo anticipato per la promozione della proprietà di abitazioni

Conformemente all’articolo 89 in vigore del regolamento di previdenza della CP Posta, i prelievi anticipati per la promozione della proprietà di abitazioni vanno rimborsati entro il 62° anno di età. Dal 1° gennaio 2021 questo limite sarà esteso fino al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria o al verificarsi di un altro caso di previdenza.

Anche l’obbligo di rimborso in caso di alienazione dell’abitazione in proprietà sarà esteso fino al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria (65 anni) o al verificarsi di un altro caso di previdenza.

Adeguamento degli importi limite della previdenza professionale dal 1° gennaio 2021

Il Consiglio federale ha deciso di adeguare le rendite AVS/AI all’attuale evoluzione dei prezzi e dei salari, decisione che si ripercuote sugli importi limite della previdenza professionale. In particolare, dal 1° gennaio 2021, l’importo di coordinamento – che condiziona a sua volta l’ammontare del guadagno assicurato – passerà da 24 885 a 25 095 franchi.


Le versioni attuali del regolamento di previdenza e dei piani di previdenza nonché i relativi fogli informativi (dettagli sugli importi limite) sono disponibili alla voce «Download».

Cassa pensioni Posta

Viktoriastrasse 72

3000 Berna 22

Tel.


+41 (0)58 338 56 66

Fax duplicate #1

+41 (0)58 667 63 77

MENUHOMELINGUECONTATTORICERCA